Il c-DAP è un'associazione che intende collaborare con tutti quelli che credono che il sistema italiano delle attività culturali debba trasformarsi in un sistema aperto, in un sistema capace di fare incontrare ad un pubblico ampio le migliori risorse umane e intellettuali che il nostro paese esprime, indipendentemente dalla disciplina che praticano e dalla generazione di appartenenza. Ciò che auspichiamo è che il sistema delle attività culturali si trasformi in un terreno fertile nel quale, senza discriminazioni, si possa crescere e prosperare, perché questo è nell'interesse di tutti: dello Stato, dei cittadini e degli artisti. Noi quindi non rivendichiamo garanzie o tutele, poiché le certezze dell'uno implicano automaticamente l'emarginazione dell'altro. Al contrario vogliamo un sistema che garantisca ora e in futuro a tutti la possibilità di confrontarsi alla pari sul piano della qualità del progetto artistico, senza handicap o privilegi di alcun tipo.







Al c-DAP Lombardia aderiscono importanti realtà fra danzatori, coreografi, compagnie, associazioni e operatori culturali, creando una rete importante per il territorio ed un confronto attivo nel Tavolo Nazionale dei Coordinamenti e delle Reti della Danza Contemporanea.







venerdì 26 novembre 2010

Allegato "A" all'atto costitutivo dell’Associazione “c-DAP LOMBARDIA”
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“c-DAP LOMBARDIA”


Art. 1: COSTITUZIONE
Viene costituita un'Associazione culturale denominata c-DAP LOMBARDIA – Coordinamento Danza e Arti Performative della Lombardia, da qui in avanti indicata come c-DAP LOMBARDIA. L’Associazione potrà utilizzare il nome abbreviato c-DAP LOMBARDIA per la carta intestata e per la pubblicità delle attività istituzionali. L'Associazione rappresenta un Coordinamento Regionale della Danza Contemporanea e delle Arti Performative . Questo coordinamento regionale fa parte del Tavolo Nazionale delle Reti e dei Coordinamenti Regionali di Danza Contemporanea e Arti Performative in Italia. L'Associazione è senza scopo di lucro ed è retta dal presente Statuto. A c-DAP LOMBARDIA possono aderire, nei limiti e con le modalità previste, tutti quei soggetti pubblici o privati che producono, organizzano, promuovono, distribuiscono e favoriscono iniziative di ogni genere legate al mondo della danza e delle arti performative contemporanee.


Art. 2: SEDE
La sede legale dell’Associazione è attualmente sita in Via F.Bartolozzi 22, 20137 Milano.
L’Associazione potrà decidere di aprire sedi operative anche altrove.


Art. 3: DURATA
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2057. La durata dell’Associazione può essere prorogata.


Art. 4: SCOPI
Possono far parte del c-DAP LOMBARDIA, singoli soggetti, le associazioni e compagnie che vogliono unirsi, nel rappresentare la danza contemporanea e le arti performative in Lombardia.
Scopo dell’Associazione è sostenere, coordinare e favorire la produzione, la distribuzione, la formazione, la fruizione e, comunque, lo sviluppo di tutte le attività legate alla danza ed alle arti performative contemporanee nel territorio lombardo con particolare riferimento a quelle zone insufficientemente dotate di strutture e di mezzi.
La sua attività sarà svolta non esclusivamente a favore degli associati ma di tutto il movimento della danza e delle arti performative contemporanee.
L’Associazione, pertanto, perseguirà lo scopo, fra le altre cose, di creare in ogni luogo occasioni di conoscenza, approfondimento ed evoluzione del pensiero attraverso cui si manifestano le varie forme di espressione della danza e dei linguaggi contemporanei del corpo.
In questo senso c-DAP LOMBARDIA si pone come punto di riferimento di tutte le realtà operanti in Lombardia in questo campo, quelle già esistenti e quelle che nasceranno. Intende anche costituire quel necessario punto di riferimento per i giovani artisti ed operatori dello spettacolo che si affacciano a tali
carriere professionali.
c-DAP LOMBARDIA si costituisce come parte attiva di un più vasto movimento nazionale, nato in questi anni per affrontare con determinazione la questione della danza e delle arti performative contemporanee in Italia, per dare voce e corpo a quei propositi di trasformazione e adeguamento espressi con chiarezza da almeno tre generazioni di artisti. Con questo vasto movimento intende continuare a dialogare e collaborare nell’ambito di un Tavolo Nazionale di lavoro, rappresentativo di tutte le componenti culturali e sociali,
artistiche e organizzative, coinvolte nei processi di produzione, distribuzione, promozione e formazione per realizzare gli obiettivi via via individuati.
In particolare c-DAP LOMBARDIA: a) in ambito produttivo, si farà carico di mettere in atto tutti i meccanismi atti a favorire e individuare risorse pubbliche e private da destinare al finanziamento di operazioni legate alla danza ed ai linguaggi contemporanei del corpo. Potrà anche produrre spettacoli, sostenendo prioritariamente singoli artisti o formazioni artistiche non sovvenzionate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In questo caso, nella scelta dei progetti da produrre, non si terrà in alcun conto dell’appartenenza o meno dei proponenti a c-DAP LOMBARDIA b) in ambito distributivo, individuerà direttamente o tramite soggetti terzi, istituzionalmente -o meno- deputati a ciò, ogni occasione idonea a rappresentare e promuovere operazioni legate alla danza ed ai linguaggi contemporanei del corpo. c) in ambito formativo, opererà per creare, direttamente o tramite soggetti terzi, i momenti più diversificati ed ampi per favorire, in qualsiasi occasione: la formazione di nuovo pubblico; lo sviluppo di una qualificata didattica sulla danza e sui linguaggi contemporanei del corpo nel territorio lombardo con particolare riferimento a quelle zone insufficientemente dotate di strutture e di mezzi; lo sviluppo di una qualificata didattica orientata all’alta formazione professionale, la formazione di un pubblico più attento e consapevole della realtà della danza e delle arti performative contemporanee.
c-DAP LOMBARDIA potrà organizzare e sostenere economicamente servizi a favore dei suoi associati, od a favore di soggetti terzi dagli stessi individuati, fra i quali, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, la realizzazione di uffici stampa, consulenze organizzative, fiscali, giuridiche nonché tutto quello che dovesse risultare utile alla promozione ed al buon funzionamento delle attività legate al mondo della danza contemporanea e delle arti performative. L’Associazione potrà inoltre assumere direttamente la gestione di spazi con agibilità per pubblico spettacolo e delle relative attività accessorie, quali, ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, il servizio di caffetteria e di guardaroba, la biglietteria ed ogni altra attività connessa allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni. Per il perseguimento del suo scopo, l’Associazione, sempre a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, potrà, inoltre, organizzare e anche produrre laboratori, stage, conferenze, mostre, dibattiti,
pubblicazioni, periodici a mezzo stampa o con ogni altro strumento di comunicazione, iniziative anche didattiche e di ricerca per la creazione e la diffusione di materiale legato al mondo coreutico, teatrale, radiofonico, audiovisivo, televisivo, cinematografico e culturale, performativo e non, in genere. L’Associazione potrà promuovere, in Italia ed all’estero, contatti, scambi culturali e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici sia privati, con cui collaborare per il raggiungimento degli scopi presenti in questo statuto. L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi compresa quella di merchandising, che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Art. 5: SOCI
I soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci onorari, soci effettivi e aspiranti soci. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto disposto al successivo articolo 10).
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare il diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali.


Art. 6: SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori coloro che danno vita all’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Ai soci fondatori si applicano le disposizioni previste per i soci effettivi.


Art. 7 SOCI ONORARI
Sono soci onorari coloro i quali anche senza aver pagato la quota prevista peri soci effettivi o fondatori sono ritenuti dall’Assemblea idonei a far parte dell’associazione c-DAP Lombardia per le loro qualità morali, artistiche, culturali o per la loro rilevanza nel campo della danza e arti performative contemporanee.


Art. 8: SOCI EFFETTIVI
Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere, che, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all’attività dell’Associazione e contribuiscono al suo finanziamento. La domanda di ammissione nella quale si dovrà dimostrare di operare professionalmente negli ambiti della danza contemporanea o delle arti performative contemporanee, dovrà essere presentata in forma scritta al consiglio direttivo. L’iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo dopo 30 giorni dalla domanda di ammissione con versamento della quota annuale.


Art. 9: ASPIRANTI SOCI
Sono aspiranti soci le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere, che, accettando le finalità dello Statuto, contribuiscono al finanziamento dell’Associazione senza essere ancora in possesso di tutti i requisiti necessari per l’ammissione quale socio effettivo.
L’annotazione nel registro degli aspiranti soci verrà effettuata previa domanda scritta completa di tutti i dati richiesti e il versamento di un contributo che verrà definito annualmente dal direttivo dell’associazione.
L’annotazione nel registro e il versamento del contributo comporta la possibilità di partecipare alle attività della associazione e di intervenire alle assemblee senza però esercitare diritto di voto.


Art. 10: RECESSO; DECADENZA; ESCLUSIONE DEI SOCI
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all’Associazione. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le quote versate non verranno restituite.
Il socio decade per mancato pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla data di scadenza.
Il socio potrà essere escluso qualora persegua fini differenti ed in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto, nonché per eventuali gravi motivi che l’Assemblea avrà la facoltà di individuare.
L’esclusione sarà deliberata dalla medesima Assemblea ed adeguatamente motivata, anche previa richiesta di parere (vincolante o meno) da parte del Collegio dei Garanti, se nominato, con il voto favorevole della maggioranza dei soci.


Art. 11: ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere
- il Sindaco Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori, entrambi se eventualmente nominati dall’Assemblea;
- il Collegio dei Garanti, se nominato.
Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.


Art. 12: ASSEMBLEA
L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci.
L'assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un terzo dei soci fondatori e/o effettivi o, se nominato, dal Collegio dei Garanti. Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) e del bilancio preventivo; a tal fine può convocarla anche il Sindaco Revisore dei conti o, alternativamente, il Collegio dei Revisori, se nominati.
Ad ogni socio spetta un voto se persona fisica giuridica o struttura associativa o simile.
Spetta all'assemblea:
a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;
b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo ed i programmi di attività;
c) eleggere il Presidente, il vice Presidente e il tesoriere;
d) nominare il Consiglio Direttivo ed eleggerne o revocarne in seguito i membri;
e) eleggere eventualmente il Sindaco revisore dei conti o, alternativamente, il Collegio dei Revisori;
f) nominare eventualmente i tre membri del Collegio dei Garanti;
g) modificare o rinnovare lo Statuto e l'atto costitutivo;
h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
i) deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in favore del
Presidente o del Consiglio Direttivo;
l) escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli;
m) deliberare, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote sociali di
partecipazione annue.
n) deliberare sull’ammissione di nuovi soci attenendosi -salvi quei diversi casi di opportunità sui quali dovrà
essere comunque richiesto un parere al Collegio dei Garanti, se nominato- a tutte le seguenti condizioni che, pertanto, dovranno essere complessivamente presenti:
n.1 - nel caso di soggetti che svolgono attività produttiva, distributiva, di promozione o di formazione, con personale dipendente, con contratto fisso o a termine, pagamento degli oneri sociali e fiscali per le attività svolte;
n.2 - regolare tenuta della contabilità e della relativa documentazione;
n.3 - qualità del programma anche in relazione al territorio in cui si svolge.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà effettuarsi con lettera che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei a tutti i soci fondatori ed effettivi almeno quindici giorni prima della data fissata; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere l’ordine del giorno nonché la data di prima e seconda convocazione. La comunicazione verrà inviata all’ultimo domicilio reso noto dal socio; in caso di recapito ad un domicilio non più attuale, la convocazione si intenderà regolarmente effettuata se il socio non aveva precedentemente comunicato la variazione.
Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese, in prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.
Diversamente, laddove l’assemblea sia convocata per deliberare in via straordinaria, è comunque richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della metà dei presenti. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
I soci possono farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta.
Il voto, di regola, è palese, tranne quando riguarda questioni personali, è deciso dall’Assemblea o è previsto dallo Statuto.
Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che sarà raccolto e conservato.

 Art. 13: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dai soci fondatori solamente alla prima elezione dopo la firma dell’atto costitutivo e per un periodo di sei mesi allo scadere dei quali deve essere rieletto dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è composto da un minimo di tre membri eletti, fra tutti i soci, dall’Assemblea. Nel calcolo del numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo deve tenersi conto anche
del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del Consiglio ovvero dal Collegio dei Garanti, se nominato.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale. I verbali sono raccolti e conservati.
Al Consiglio Direttivo compete:
- predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull’attività svolta;
- approvare i regolamenti interni e la pianta organica nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
- proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;
- deliberare, eventualmente, l’apertura di sedi operative;
- delegare al Presidente, ai consiglieri o a terzi specifiche attribuzioni e competenze;
- provvedere su tutte le questioni delegate dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è comunque investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dallo statuto all’Assemblea, al Presidente, al Sindaco Revisore o, alternativamente, al Collegio dei Revisori.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.


Art. 14: PRESIDENTE
Il Presidente è nominatodall’assemblea all’atto costitutivo per un tempo massimo di sei mesi dopo il quale deve essere rieletto dall’Assemblea. La durata della carica è di due anni. La carica è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, di cui fa parte di diritto ed è dal medesimo presieduto. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell’Associazione.
Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; a tale proposito il Presidente: illustra all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi preventivi di attività e le relazioni sull’attività svolta; coordina ed attua le decisioni assembleari e del consiglio Direttivo; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; dà attuazione ai pareri vincolanti espressi dal Collegio dei Garanti, se nominato.


Art. 15: VICE PRESIDENTE
Il Vice- Presidente è nominato dall’Assemblea. Per la durata della sua carica vengono applicate le stesse modalità previste per il Presidente. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza dalla carica. In tal caso, entro 60 giorni, deve convocare l’Assemblea per la nuova elezione.


Art. 16: TESORIERE
Il Presidente può nominare un altro soggetto, tra i soci, a svolgere le funzioni di Tesoriere; il Tesoriere entra a far parte del Consiglio Direttivo e il suo parere è vincolante per il piano mensile delle entrate e delle uscite; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; cura la tenuta dei libri contabili e la conservazione del patrimonio dell’Associazione.
Presidente e Tesoriere condividono la responsabilità verso i soci del corretto impiego dei fondi.


Art. 17: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata.


Art. 18: REVISORI DEI CONTI
L’atto costitutivo e, in seguito, l’Assemblea possono nominare un Sindaco Revisore o, alternativamente, un Collegio dei Revisori composto di tre membri.
Al Sindaco o al Collegio, che durano in carica tre anni competono:
- il potere di revisione e di ispezione contabile;
- il potere di vistare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e di presentare all’Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
In mancanza della nomina del Sindaco o, alternativamente, del Collegio i suddetti compiti possono essere svolti dal Presidente ovvero da un suo delegato.


Art. 19: COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti è un organo eventuale. Se nominato, è formato da tre membri eletti dall’Assemblea anche fra non soci. Il Collegio ha la durata di tre anni.
Il Collegio dei Garanti esprime, su richiesta dell’Assemblea, degli altri organi o da almeno due soci, pareri che, solo in presenza di espressa richiesta da parte della stessa Assemblea, potranno essere anche vincolanti essendo di norma solo consultivi. Il Collegio dei Garanti partecipa, senza diritto di voto, alle
riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo solo se richiesto da questi organi e nei casi in cui i medesimi siano stati convocati su impulso dello stesso Collegio dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti potrà inoltre esprimersi, in qualità di arbitro irrituale, su tutte le questioni di conflitto fra gli organi o all’interno di essi che l’Assemblea riterrà opportuno indicare.


Art. 20: PATRIMONIO
Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative;
- dai contributi concessi a qualsiasi titolo dallo Stato, da soggetti, enti ed istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere, anche a titolo di eredità e liberalità;
- dai contributi dei soci;
- da garanzie e fideiussioni dei soci;
- dai contributi straordinari determinati dall’Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi;
- dal ricavato dell’attività eventualmente svolta dall’Associazione.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 21: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni e/o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo ex articolo 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.


Art. 22: NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private.